Donazioni, come farle.
Data pubblicazione: 11 novembre 2024
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Donazione, come farle.
Un argomento sul quale ho ricevuto delle domande, che per tanto tempo è stato controverso, e che la Cassazione, recentemente, con la sentenza n.7442 del 20/03/2024 ha definitivamente chiarito.
“Dottore, ma posso dare dei soldi a mio figlio per l’acquisto della casa?”
“Sto acquistando la mia prima casa, e una parte del prezzo mi verrà fornita dai miei genitori, mentre la restante la pagherò io”.
Queste domande mi vengono poste perché le persone vogliono essere confortate sulle modalità di passaggio dei soldi, dai genitori ai figli, per evitare problemi di irregolarità fiscali e/o civili.
Il punto è se in caso di bonifico da genitori a figlio per l'acquisto della casa serva o meno l'atto notarile, se se ne possa fare a meno, e se occorra pagare delle imposte.
Innanzitutto precisiamo che l’operazione di passaggio di danaro dai genitori ai figli (o viceversa) si definisce donazione indiretta. La donazione è invece diretta quando è di non modico valore in rapporto alle condizioni economiche del donante, e richiede l'atto notarile a pena di nullità.
La donazione indiretta si differenzia dalla donazione diretta perché in tale ipotesi non viene regalato un determinato bene (ad esempio la donazione di un immobile) ma il denaro per acquistarlo.
La donazione indiretta può avvenire anche tramite pagamento diretto da parte dei genitori al venditore, senza passare per il conto corrente del figlio, e non richiede l'atto notarile. Dunque il bonifico dei genitori per l'acquisto di una casa da parte del figlio (che appunto costituisce una donazione indiretta) non necessita di un atto separato. In sostanza la Cassazione ha stabilito che se le donazioni avvengono in modo informale, senza un documento scritto che le attesti, quale è appunto un bonifico o anche la consegna diretta del denaro, non c'è obbligo di registrarle, e quindi non si deve svolgere per il tramite del notaio, né pagare imposte.
Genitori e figli, possono, se vogliono, stipulare una scrittura privata, ma questa non deve essere per forza registrata all'agenzia delle entrate e può essere appunto privata.
E’ certo consigliabile che il bonifico della donazione indiretta avvenga in concomitanza dell'atto notarile di compravendita, in modo da conferirgli una connessione con l’acquisto (ad esempio stesso giorno o giorni immediatamente precedenti), magari indicando nel bonifico una idonea causale, come per l’appunto “donazione per l'acquisto della prima casa”. Una consegna di denaro fatta in questo modo non crea alcun problema con il fisco, né sotto un profilo civilistico, perché l’atto sarà pienamente valido anche se è avvenuto (la donazione di danaro) senza notaio, né sotto il profilo fiscale perché non è necessario il pagamento di imposte sulla donazione. Sul piano civilistico, e solo su questo fronte, una donazione indiretta potrebbe però generare controversie in sede di divisione ereditaria, se gli altri figli - cioè i fratelli o le sorelle del donatario - non riceveranno anch'essi una quota del patrimonio del genitore tale da soddisfare la loro quota di legittima, che è - ricordiamolo - quella parte di eredità che spetta sempre al coniuge e ai figli del de cuius.
Infatti il donatario che ha beneficiato del bonifico per l'acquisto della casa deve imputare questa somma alla quota di legittima che gli spetterà alla morte dei genitori. In pratica la donazione ricevuta in vita dal de cuius è una sorta di anticipo della successione, ma questa è altro tema, del quale parleremo la prossima volta.
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